Risarcimento passeggeri Costa
Adesso che la situazione della Costa Concordia diventa sempre più una lotta contro il tempo per ritrovare eventuali persone ancora disperse, c’è chi si è già attivato per chiedere il risarcimento dei danni. Ne abbiamo parlato con uno di massimi esperti italiani, Filippo Romeo, docente all’università di Catania e Palermo, autore del libro Il contratto di viaggio (Cedam editore) uscito lo scorso mese che tratta proprio l’argomento.
Professor Romeo è stata già attivata una class action dei passeggeri. Come sarà valutato il danno?
In base all’art.140-bis del codice del consumo i diritti individuali omogenei dei consumatori sono tutelabili attraverso l’azione di classe. Perciò ciascun componente della classe, anche mediante associazioni o comitati, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno. Ad oggi un numero significativo di passeggeri della Costa Concordia ha aderito ad una class action che appare il mezzo idoneo a soddisfare le pretese risarcitorie dei passeggeri che non hanno subito danni fisici. Viceversa, per i passeggeri che hanno riportato significative lesioni fisiche sarebbe consigliabile il ricorso all’azione individuale al fine di ottenere il risarcimento di tutti i singoli danni patiti.
Come potranno i passeggeri dimostrare i danni materiali? E secondo lei ci saranno valutazioni individuali oppure si andrà ad una richiesta generalizzata?
Il turista ha dieci giorni di tempo per chiedere il risarcimento per tutti i danni patrimoniali subiti. Sicuramente si potrà richiedere il rimborso di quanto pagato per il viaggio, il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rientro anticipato, il rimborso per tutte le spese vive sostenute a causa del sinistro. Il turista potrà, inoltre, richiedere i danni derivanti dalla perdita dei bagagli, del denaro o di altre cose trasportate. Per quanto riguarda la quantificazione dei danni patrimoniali il turista dovrà fornire adeguati mezzi probatori. Il contratto di viaggio della Costa crociere, in ogni caso, per quanto mi è dato sapere, contiene limitazioni al risarcimento del danno. Il turista, ovviamente, potrà richiedere anche i danni alla persona. A tal riguardo è necessario, ai fini del risarcimento, fornire tutta la documentazione relativa ai danni alle eventuali lesioni subite (ad esempio, certificati medici). In taluni casi, il turista potrà ottenere anche il risarcimento del danno morale. Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 47 del codice del turismo, sarà risarcibile il danno da vacanza rovinata, che significa che i turisti hanno diritto di ottenere dalla Costa Crociere un viaggio alternativo di valore uguale o superiore senza supplemento di prezzo oppure un viaggio di valore inferiore previo restituzione della differenza del prezzo.
Su quali leggi e codici si baserà la discussione legale del contenzioso e cosa potranno far valere i passeggeri?
La questione, come può immaginare, è alquanto complessa e presenta significativi profili di rilevanza non solo civile ma anche penale. Diverse questioni dovranno essere risolte alla luce del Codice della navigazione: si pensi, ad esempio, alle questioni connesse agli obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo. Per quanto concerne le questioni relative al risarcimento dei danni alle cose e alla persona il dato normativo di fondamentale importanza è costituito dal recente Codice del turismo e in particolare dagli artt.32-51 che disciplinano i “contratti del turismo organizzato”. Significativi appaiono l’art.44 relativo alla responsabilità per danni alla persona, l’art.45 relativo alla responsabilità per danni diversi da quelli alla persona e l’art.47 che prevede espressamente la risarcibilità del danno da vacanza rovinata. Il turista, in base al richiamato articolo, potrà richiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Quanto tempo potrà durare la causa?
La vicenda è appena agli inizi ed in questa fase è importante accertare puntualmente tutte le responsabilità del comandante della nave e di altri componenti dell’equipaggio nonché una responsabilità oggettiva della Costa crociere. In sede civile sarebbe auspicabile che la Costa crociere si attivasse per provvedere spontaneamente all’immediato rimborso del costo della crociera e all’indennizzo per i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali subiti di turisti.
Anche al fine evitare i tempi lunghi di una causa davanti all’autorità giudiziaria, sarebbe consigliabile avviare una procedura di mediazione facoltativa.
Pensa che, vista la situazione, ci sarà conciliazione da parte della compagnia?
A mio avviso, una conciliazione sarebbe auspicabile tanto per i turisti quanto per la Costa crociere che, così operando, potrebbe limitare gli inevitabili danni di immagine legati a tale tragico evento.
[25 gennaio 2012]


